Art. 1.
(Finalità ed ambito di applicazione.
Definizioni).

      1. Le disposizioni della presente legge hanno la finalità di regolamentare le procedure per la stabilizzazione, attraverso la stipula di contratti a tempo indeterminato, dei lavoratori con contratto non a tempo indeterminato, dei lavoratori impiegati in lavori socialmente utili (LSU) e dei lavoratori dipendenti delle ditte e cooperative appaltatrici dei servizi pubblici internalizzati, operanti nelle pubbliche amministrazioni, compresi gli enti locali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione. La presente legge si propone altresì di realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane presenti nelle pubbliche amministrazioni e garantire pari opportunità alle lavoratrici e ai lavoratori da esse impiegati, nell'ambito di qualsiasi forma contrattuale.
      2. Ai fini e agli effetti della presente legge, per pubbliche amministrazioni si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti di ricerca, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, gli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
      3. Ai fini e agli effetti della presente legge, per lavoratori con contratti precari

 

Pag. 11

o esterni si intendono i lavoratori con contratto non a tempo indeterminato afferenti alle seguenti categorie:

          a) lavoratori impiegati in lavori socialmente utili o in lavori di pubblica utilità (LSU-LPU);

          b) lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co);

          c) lavoratori con contratti a progetto;

          d) lavoratori interinali;

          e) lavoratori con contratti di formazione e lavoro;

          f) lavoratori con contratti a tempo determinato;

          g) titolari di assegni di ricerca o similari alle dipendenze delle università o degli enti pubblici di ricerca;

          h) cantieristi.

      4. Ai fini e agli effetti della presente legge, per lavoratori dipendenti esternalizzati delle ditte e cooperative appaltatrici dei servizi pubblici e reinternalizzati si intendono i dipendenti di ditte e cooperative che hanno contratti pubblici di servizi, di importo superiore o inferiore alla soglia comunitaria, che gestiscono o hanno gestito servizi pubblici a prescindere dalla formula adottata dalle stesse per l'individuazione della società affidataria del servizio.
      5. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto ordinario si adeguano ad esse nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta dalle leggi statali o per effetto dei rispettivi ordinamenti. Le disposizioni della presente legge costituiscono altresì, per le regioni a statuto speciale, e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Le aziende e gli enti di cui al comma 4 dell'articolo 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001,

 

Pag. 12

n. 165, e successive modificazioni, adeguano i propri ordinamenti ai princìpi di cui alla presente legge.